martedì 2 marzo 2010

Sentenza TAR - 6 gennaio 2010

Il ricorso in esame è rivolto avverso le deliberazioni che hanno approvato rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori di recupero paesistico ambientale dell’area sita nell’isola Palmaria in località San Giovanni.
Il ricorso è irricevibile per tardività.
Deve, preliminarmente, osservarsi come il progetto oggetto di giudizio debba essere ricondotto ai progetti di recupero paesistico – ambientale di cui all’art. 75 della l.r. Liguria 4 settembre 1997 n. 36.
L’art. 75 l.r. 4 settembre 1997 n. 36, rubricato piani di recupero paesistico ambientale, stabilisce:


1. Il P.T.C.P. può essere attuato mediante progetti di recupero paesistico-ambientale che sono strumenti operativi da promuovere con riferimento a singole situazioni di degrado o nelle quali si renda opportuno addivenire al miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente e dei modi della sua fruizione attraverso specifici interventi.

2. Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e finanziari necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dai progetti stessi con riferimento ai diversi assetti previsti dal P.T.C.P., garantendo altresì gli opportuni raccordi con la strumentazione urbanistica comunale.

3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, anche su iniziativa delle Province e degli Enti locali interessati, e sono pubblicati secondo le procedure stabilite dall'articolo 70, comma 1.

4. Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentito il Comitato tecnico urbanistico nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.

5. Le deliberazioni di approvazione dei progetti di recupero sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 15, commi 9 e 10.

6. Le indicazioni dei progetti di recupero paesistico-ambientale prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dalla presente legge.

7. Ove occorra e ne sussistano i presupposti, in sede di approvazione dei progetti di recupero paesistico-ambientale può essere dichiarata la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità ed urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia”.


Le deliberazioni di approvazione, da parte della Regione, dei progetti di recupero ambientale sono sottoposte alla pubblicità prevista dall’art. 15, commi 9 e 10 della l.r. 36/1997.
Questi ultimi prevedono che un esemplare del piano con i relativi allegati sia notificato alle Province, nonché ad ogni Comune il quale provvede a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti e che la deliberazione di approvazione del piano è pubblicata, unitamente al relativo elaborato di sintesi, sul B.U.
Inoltre è previsto che dell'approvazione sia data notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
Risulta, né tale circostanza forma oggetto di contestazione tra le parti, che tali formalità sono state rispettate.
Con nota 12 agosto 2008 n. prt. PG. 2008/111023 la deliberazione di approvazione del progetto definitivo (deliberazione giunta regionale 7 agosto 2008 n. 1039) è stata notificata al Comune di Portovenere e alla Provincia della Spezia.
La deliberazione è stata, inoltre, pubblicata sul BURL n. 35 del 27 agosto 2008.
L’avviso di pubblicazione è stato inoltre pubblicato sul quotidiano “Il secolo XIX” del 15 agosto 2008 e sul quotidiano “La repubblica” del 15 agosto 2008.
Le formalità previste dalla legge sono state adempiute con la conseguenza che il termine di impugnazione ha iniziato a decorrere dal 27 agosto 2008, data di pubblicazione sul BURL della deliberazione 7 agosto 2008 n. 1039.
Ne consegue che il ricorso, notificato in data 20 ottobre 2009 deve ritenersi irricevibile per tardività.
Ad analoga conclusione deve giungersi relativamente all’impugnativa del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale di Portovenere 8 novembre 2008 n. 181.
Tale deliberazione reca il referto di pubblicazione che attesta che la stessa è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Portovenere dal 14 novembre 2008 al 29 novembre 2008.
La decorrenza del termine di impugnazione deve, pertanto, farsi risalire al giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.
Risulta, pertanto, l’irricevibilità per tardività del ricorso anche relativamente all’impugnativa della deliberazione del progetto esecutivo.
Né la sopravvenuta conoscenza integrale dei provvedimenti vale, in presenza di norme di legge che impongono le formalità pubblicitarie descritte, a riaprire i termini di impugnazione.
In conclusione il ricorso e gli accessivi motivi aggiunti devono essere dichiarati irricevibili per tardività.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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